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Friday, 19 September 2008 16:14

Rogito o atto pubblico di vendita

Il rogito è l'atto conclusivo della compravendita. Il rogito è il contratto che ha per oggetto il trasferimento di proprietà della casa in cambio di denaro. Il rogito generalmente si stipula davanti al notaio, con presenti venditore e compratore. Il notaio garantisce la legalità dell’atto, l’identità delle parti e la veridicità di quanto scritto.
Il notaio controlla l’esistenza di ipoteche o altri vincoli, il rispetto delle norme edilizie e la conformità del rogito con gli atti precedenti.
La legge finanziaria 2006 (266/2005) e il decreto Bersani 223 del 2006 diventato successivamente legge 248/2006, indicano che nelle cessioni di immobili ad uso abitativo intercorse tra privati il rogito deve riportare obbligatoriamente:
• l’effettivo valore di cessione dell’immobile;
• le indicazioni dettagliate delle modalità di pagamento (assegno, bonifico, ecc…);
• l’eventuale ricorso di venditore, compratore o entrambi ad attività di mediazione (ad esempio agenzia) fornendo tutti i dati suoi identificativi del, (ragione sociale, legale rappresentante, ecc…).
• le spese sostenute per attività di mediazioni, con le modalità di pagamento della stessa.
In caso di assenza dell’iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione, il notaio, inoltre, è obbligato ad effettuare apposita segnalazione all’Agenzia delle Entrate.

Last Updated on Friday, 19 September 2008 16:20
 
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