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Friday, 19 September 2008 16:14 |
Rogito o atto pubblico di venditaIl rogito è l'atto conclusivo della compravendita. Il rogito è il contratto che ha per oggetto il trasferimento di proprietà della casa in cambio di denaro. Il rogito generalmente si stipula davanti al notaio, con presenti venditore e compratore. Il notaio garantisce la legalità dell’atto, l’identità delle parti e la veridicità di quanto scritto. Il notaio controlla l’esistenza di ipoteche o altri vincoli, il rispetto delle norme edilizie e la conformità del rogito con gli atti precedenti. La legge finanziaria 2006 (266/2005) e il decreto Bersani 223 del 2006 diventato successivamente legge 248/2006, indicano che nelle cessioni di immobili ad uso abitativo intercorse tra privati il rogito deve riportare obbligatoriamente: • l’effettivo valore di cessione dell’immobile; • le indicazioni dettagliate delle modalità di pagamento (assegno, bonifico, ecc…); • l’eventuale ricorso di venditore, compratore o entrambi ad attività di mediazione (ad esempio agenzia) fornendo tutti i dati suoi identificativi del, (ragione sociale, legale rappresentante, ecc…). • le spese sostenute per attività di mediazioni, con le modalità di pagamento della stessa. In caso di assenza dell’iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione, il notaio, inoltre, è obbligato ad effettuare apposita segnalazione all’Agenzia delle Entrate.
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Last Updated on Friday, 19 September 2008 16:20 |